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Anche quest’anno non mancano le segnalazioni sull’utilizzo improprio degli insegnanti di sostegno per sostituire i colleghi assenti. Tale prassi, ricordiamo, è illegittima

 

L’anno scolastico, nonostante le recenti immissioni in ruolo, è iniziato con i problemi di sempre. Da una parte, infatti, si registra l’immutata carenza di docenti specializzati per il sostegno, molti dei quali, tra l’altro, continuano ad essere precari; dall’altra, si ripetono le segnalazioni circa il loro utilizzo improprio per la sostituzione dei colleghi assenti. Tale, pratica, come sottolineato ormai da anni, non è legittima.

Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo, in tal modo, di fatto, il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso, infatti, il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando, per quelle ore, docente curriculare e, quindi, interrompendo il lavoro di inclusione. Anche se il docente di sostegno è contitolare della classe in cui opera, infatti, la sua funzione è quella di favorire l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità presente in classe, come chiarito dal Miur nelle Linee guida sull’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità, secondo cui l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.

Anche la nota ministeriale n. 9839/10 richiama l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Le Linee guida e la nota del Miur, dunque, sono molto chiare in merito, ritenendo non legittimo il ricorso ai docenti di sostegno per le supplenze brevi, salvo casi del tutto eccezionali. Eppure, i casi eccezionali, sembrano essere aumentati a seguito delle disposizioni della L. n. 190/14, di stabilità per il 2015, che nell’art. 1, co 333, dispone che, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al  personale docente per il primo giorno di assenza.

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, dunque, sono state molte le circostanze in cui le classi si sono trovate scoperte, senza insegnante e, quindi, non è raro che si sia ricorso al docente di sostegno per risolvere le emergenze. La situazione è apparsa subito molto problematica, tanto che il Miur, già a fine settembre, ha emanato la nota n. 2116/15 con cui deroga di fatto, a questa limitazione, permettendo ai dirigenti di ricorrere a supplenze fin dal primo giorni di assenza del docente, in caso non sia possibile assicurare diversamente la tutela e la garanzia dell'offerta formativa. Si potrebbe pensare che si sia giunti ad una soluzione ragionevole, eppure, purtroppo, è già in arrivo la legge di stabilità per il 2016, nella cui bozza è possibile leggere che non vi saranno i finanziamenti necessari a coprire tali deroghe.
La lotta per affermare i diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità, dunque, continua.


APPROFONDIMENTI
L’utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze è illegittima

Le sostituzioni non spettano all’insegnante di sostegno

In disabili.com
Il docente si assenta? Spesso a sostituirlo è l’insegnante di sostegno

 

Tina Naccarato

 

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