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Prove equipollenti e non, titolo rilasciato, organizzazione delle prove per i ragazzi con disabilità, DSA o altri BES che sostengono la Maturità 2024: cosa è previsto

Manca ormai poco agli esami di maturità per i ragazzi che sono al quinto anno delle scuole superiori: la data della prima prova è il 19 giugno 2024. Vediamo cosa è previsto per gli studenti con disabilità che si apprestano ad affrontare l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024, come indicato all’articolo 24 della Ordinanza n. 55 del 22 marzo 2024 del Ministero dell’istruzione e del Merito.

TIPO DI PROVA
Innanzitutto, per gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l’esame di Stato il consiglio di classe stabilirà la tipologia delle prove d’esame: se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto dal PEI (piano educativo individualizzato). A quel punto, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI Piano Educativo Individualizzato (PEI)e con le modalità di valutazione in esso previste.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità possono essere Per nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, per la predisposizione e lo svolgimento delle prove

TITOLO RILASCIATO
Le prove d’esame di valore:
A) equipollente
determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel diploma non viene fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
B) non equipollente è rilasciato l’attestato di credito formativo (di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017).

Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Anche agli studenti che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove è rilasciato il solo l’attestato di credito formativo

FORMATO TESTI E MODALITÀ DI LETTURA
Per i candidati ciechi le scuole possono richiedere al Ministero che i testi della prima e della seconda prova scritta siano trasmessi anche in Braille. Per i candidati che non conoscono il Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

TEMPI DIFFERENZIATI

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquiodei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017.
A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

VALUTAZIONE
Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA
Gli studenti con DSA (disturbo specifico di apprendimento), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

STRUMENTI COMPENSATIVI
La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono
1. utilizzare
, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP
2. avere a disposizione tempi più lunghi per le prove scritte.
3. usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato mp3.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.

PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO
I candidati con certificazione di DSA che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie.
In questi casi le prove consentono
il solo rilascio dell’attestato di credito formativo. Il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

DISPENSA DELLA SOLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
Per i candidati con certificazione di DSA che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati a prova orale sostitutiva della prova scritta.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

STUDENTI CON ALTRI BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)
Per le situazioni di studenti con altri BES (bisogni educativi speciali), il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per approfondire:

Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024

Su questo argomento leggi anche:

Studenti con disabilità. Cosa succede dopo gli esami di maturità?

Redazione

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