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La pensione anticipata con OpzioneDonna è consentita alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni. Vediamo quali sono le categorie che possono accedervi


Tra le possibilità di andare in pensione in maniera anticipata, troviamo Opzione Donna, una misura che è stata prorogata dall’ultima legge di bilancio, e che viene riservata però solo ad alcune categorie di donne lavoratrici che abbiano maturato una certa anzianità contributiva. La legge ha inoltre previsto una modifica rispetto al requisito dell’età.
Nel merito è entrata la circolare Circolare numero 59 del 03-05-2024 dell'INPS, di cui riportiamo i contenuti più importanti.

OPZIONE DONNA: CONDIZIONI DI ACCESSO
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che siano innanitutto in possesso dei due requisiti: anagrafico e contributivo. Ovvero, che entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e almeno 61 annidi età e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.
Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

CATEGORIE DI LAVORATRICI AMMESSE
Fermi restando i requisiti anagrafici e contributivi, Opzione donna è una forma di prepensionamento alla quale possono accedere lavoratrici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) caregiver familiari, ovvero assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 , o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);
b) lavoratrici invalide, ovvero con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento (percentuale di invalidità di almeno il 74%)
c) lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.


DOMANDA DI PENSIONE E DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
a) 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Per approfondire

La domanda di pensione anticipata può essere presentata secondo le modalità inidcate nel messaggio INPS 1° febbraio 2024, n. 454 e circolare INPS 6 marzo 2023, n. 25 – par.4).

Redazione

 

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