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Gentile contribuente, i soggetti "invalidi per ridotte o impedite capacità motorie", in forza del comma 1 dell'art. 1 della legge 97 del 9/4/86, godono dell'aliquota agevolata Iva del 4%, quando procedono all'acquisto di veicoli. Peraltro i successivi acquisti possono godere dell'agevolazione se sono "trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente" (art. 2, comma 2, Legge 97/1986). Tuttavia il comma 37, dell'art. 1 della legge 296/2006, ha precisato che, nel caso in cui il veicolo venga ceduto, prima che siano trascorsi più di due anni dall'acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito, " è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse". "In base a tale disposizione in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto" (Risoluzione 136/2009). Tale disposto normativo, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui il disabile, a seguito del cambiamento delle proprie condizioni legate all'handicap, proceda all'acquisto di un nuovo veicolo sul quale "realizzare nuovi e diversi adattamenti".(art.1, comma 37, legge 296/2006, Risoluzione 136/2009).

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