Per dover di cronaca, nel Decreto legislativo 18/4/2011 n. 59, il recepimento è ben diverso dalla direttiva europea infatti, viene citato qunto segue:
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purche'
il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 .
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di
guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza
visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se
ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo
sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento
del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in
orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso
destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso
il basso.
Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi
rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo
abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita' al
contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.
Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti il
giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che,
avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista,
valuta con estrema cautela se la patente di guida puo' essere
rilasciata o rinnovata, eventualmente con validita' limitata nella
Molte differenze sono anche previste per il Gruppo 2.