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L'adattabilità deve essere dimostrata anche per il secondo bagno? D.M.236/89 Art. 2. Definizioni: "I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale." Interpolando la prescrizione "completamente" con la precedente dicitura €˜a costi limitati‑¬ credo sia ragionevole intendere che l’unità immobiliare sia adattata quando almeno 1 bagno è reso accessibile. Come comportarsi nella predisposizione della pratica edilizia?

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