A mia madre (anni 91) è stata accertatala situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL (art. 4, comma 1L. 104/92) Secondo la legge hanno titolo a fruire del congedo straordinario ilavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità (coniuge, figlio,fratello, parente entro il terzo grado affinità) che degrada solo in caso dimancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n.32/2012 e circ. n. 159/2013).
La domanda è: se il coniuge,il figlio,il fratello non sono lavoratori dipendenti ad esempio pensionati che succede se solo un parente affine di primo grado è lavoratore dipendente?
La fruizione del congedo straordinario puo' degradare in sostanza dal coniuge,al fratello in virtu' del fatto che nessuno è lavoratore dipendente?
La risposta dell'avv. Colicchia
Gentile Signore/a;
come correttamente da lei riportato hanno titolo a fruiredel congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine dipriorità: il coniuge convivente dellapersona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre della personadisabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenzadi patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabilein situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi igenitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologieinvalidanti.
Al riguardo, va specificato, che la possibilità di concedereil beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggettimenzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una situazionedi mancanza, decesso, patologie invalidanti); uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabilein situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi igenitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affettida patologie invalidanti; un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabilein situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi igenitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabilesiano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il suddetto ordine degrada solo in caso di mancanza, decessoo in presenza di patologie invalidanti (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013). Nessun riferimento è, dunque, fatto allo status lavorativo dei soggetti coinvolti(pensionato/lavoratore dipendente).
Giova in ultimo precisare come sia sufficiente che le sopracitate condizioni si riferiscano anche a uno solo dei soggetti menzionati (ilconiuge o uno dei due genitori); ciò che ne deriva, infatti, è che non ènecessario che entrambe le figure familiari siano indisponibili per farscattare l’estensione dei tre giorni di permesso mensili fino ai parenti diterzo grado: basta anche che uno solo non possa.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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